STATUTO
COSTITUZIONE
Art. 1
E' costituita con sede in Como, Via Grandi nr. 21 l'Associazione CLASSE 1951 che associa i nati nell'anno 1951.
L'Associazione è un ente non commerciale di tipo associativo, non ha scopo di lucro, è apartitica e agisce nell'ambito del volontariato.
FINALITA'
Art. 2
L'Associazione si propone di:
a) operare in modo che i propri aderenti mantengano sempre integro lo spirito degli anni migliori approfittando delle gioie che ogni età può dare e guardando con serenità e fiducia all'avvenire;
b) concorrere alla formazione di una società migliore improntata al sentimento, all'amore ed al rispetto dei valori umani. A tale scopo l'Associazione:
- 1) mantiene vivo nel tempo l'incontro che, al compimento del 50° anno, affratella coetanee e coetanei, rendendoli migliori nel ricordo del passato, nella memoria degli amici scomparsi, nella solidarietà tra loro e con i coetanei delle altre Classi;
- 2) attua iniziative benefiche e ricreative;
- 3) promuove attività di carattere sociale, culturale, assistenziale e sportive, in armonia con le finalità del sodalizio.
- L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno metà degli associati ed in seconda convocazione, che può avere luogo anche nello stesso giorno, ad un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli associati della classe intervenuti. L'Assemblea ordinaria deve anche essere convocata, con le stesse modalità, entro 30 giorni dalla richiesta formulata da almeno un decimo degli associati. La richiesta, da comunicare al Presidente dell'Associazione e, per conoscenza, al Presidente del Collegio dei Probiviri, dovrà indicare gli argomenti da trattare. Nel caso di mancata convocazione da parte del Presidente, dovrà provvedere il Consiglio; non provvedendo neppure il Consiglio, sarà compito del Collegio dei Probiviri. L'Assemblea ordinaria annuale, su proposta del Consiglio:
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LA STECCA"
Art. 3
L'Associazione aderisce all'Associazione "La Stecca" ed è tenuta ad osservare lo Statuto della Stessa.
SOCI
Art. 4
Sono soci le Partecipanti ed i Partecipanti, in regola con la quota associativa, che aderiscono alle manifestazioni della Classe, comprese ditte individuali, Società ed Associazioni.
I soci hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
Essi sono tenuti ad osservare lealmente le disposizioni statutarie e regolamentari e le direttive emanate dagli Organi dell'Associazione.
I soci debbono tenere in ogni caso condotta dignitosa ed onesta, concorrendo, in amichevole spirito di solidarietà, all'affermazione dei principi ed alle finalità del sodalizio.
La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.
ADESIONE
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.
RECESSO
Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Presidente la sua volontà di recedere, dal novero dei partecipanti, all'Associazione stessa, purchè sia trascorso almeno un biennio dall'adesione. Il recesso non esonera dall'adempimento delle obbligazioni finanziarie nei confronti dell'Associazione, fino alla data notificata del recesso.
ESCLUSIONE
In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, di inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso su deliberazione dell'Assemblea dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo. L'escluso, che non condivide le ragioni dell'esclusione, può proporre ricorso scritto da recapitare al Presidente del Collegio dei Probiviri c/o alla Segreteria dell'Associazione, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione assembleare. Il provvedimento di esclusione acquista efficacia dopo trenta giorni dalla comunicazione scritta della delibera assembleare all'interessato o, in caso di impugnazione, dalla data di comunicazione scritta del provvedimento del Collegio dei Probiviri che confermi la delibera assembleare.
QUOTA ASSOCIATIVA
Ogni socio è tenuto a versare, ogni anno, una quota associativa differenziata ed eventuali contributi aggiuntivi, nella misura e con le modalità che verranno approvate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, nè in caso di scioglimento dell'Associazione. Le quote non sono trasmissibili.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 5
Sono organi dell'Associazione:
l'Assemblea - Il Presidente - La Rosa d'Oro - I Segretari - il Consiglio - il Collegio dei Revisori dei Conti - il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA ORDINARIA
Art. 6
L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i partecipanti, in regola con la quota associativa, nati nel 1951, comprese ditte individuali, Società ed Associazioni costituite nel 1951. L'Assemblea dell'Associazione è presieduta dal Presidente della stessa, coadiuvato dalla "Rosa d'Oro" ed assistito dai segretari. Ogni partecipante ha diritto ad un voto.CONVOCAZIONE
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre ed occorrendo, entro e non oltre il primo semestre, quando particolari esigenze lo richiedono per l'approvazione del consuntivo allo scopo di rendere edotti i propri soci, attraverso il Presidente, dell'attività dell'Associazione. L'Assemblea viene convocata a cura del Presidente su deliberazione del Consiglio, con avviso da inviare a mezzo stampa, e/o da affiggere in bacheca della sede de "La Stecca", almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere luogo, data, ora della prima convocazione, quella della seconda convocazione eventualmente occorrente; nonchè l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'Assemblea puo' riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale.
VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA
1)delibera in merito- al consuntivo;
- all'ammontare annuale delle quote associative ed agli eventuali contributi aggiuntivi;
- al preventivo;
- alle relazioni fornite dal Consiglio ai partecipanti, concernenti le attività dell'Associazione;
- al programma che si intende realizzare e su ogni altro argomento e questione attinenti alla vita dell'Associazione;
- a tutti gli atti relativi alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dallo Statuto;
2) elegge il Consiglio;
3) elegge il collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
4) può conferire l'incarico di "Presidente Onorario" e/o di "Rosa d'Oro Onoraria" a chi abbia acquisito particolari meriti verso la Classe;
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Art. 7
L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria ed è validamente costituita, sia in prima convocazione che nelle successive, con la presenza di almeno 3/4 degli associati. Delibera in merito a: - modifiche dello statuto - scioglimento dell'Associazione;- nomina del liquidatore o dei liquidatori.
IL PRESIDENTE
Art. 8
1) Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti, dura in carica 3 anni, può essere rieletto. Il Presidente: - convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio; - dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere assunte dagli Organi Associativi; - assume ed esercita, in caso di urgente necessità, i poteri del Consiglio adottando le relative deliberazioni che vengono sottoposte alla ratifica del Consiglio stesso; - accerta la regolarità della conservazione, della tenuta dei libri e dei documenti associativi; - conferisce, previa autorizzazione del Consiglio, procure speciali; - rappresenta l'Associazione ad ogni effetto, di fronte ai terzi. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono esercitate dalla Rosa d'Oro.
LA ROSA D'ORO
Art. 9
La Rosa d'Oro è eletta dal Consiglio tra i suoi componenti, dura in carica 3 anni e può essere rieletta. La Rosa d'Oro coadiuva il Presidente ed esercita le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso.
VOTAZIONI
Art. 10
Tutte le votazioni in seno all'Associazione avvengono per alzata di mano se non riguardano persone, in tal caso devono avvenire per scrutinio segreto. Per la validità delle deliberazioni assunte dall'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza dei presenti, ferme restando le presenze di cui all'articolo nr. 6 per la validità dell'Assemblea. Per la validità delle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (per modificare lo statuto) e, per lo scioglimento dell'Associazione e conseguente nomina del liquidatore o dei liquidatori.
CONSIGLIO
Art. 11
Il Consiglio è formato da un minimo di 8 membri, eletti dall'Assemblea; dura in carica 3 anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio è convocato dal Presidente (o con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea). Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Presidente dell'Associazione o almeno cinque componenti del Consiglio stesso. Al Consiglio competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati all'Assemblea e al Presidente e deve provvedere alla stesura dei bilanci consuntivo e preventivo annuali da presentare all'Assemblea. Per la validità delle riunioni occorre la presenza effettiva di almeno il 60 % dei componenti il Consiglio. Per la validità delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione. Il Consiglio elegge (se non eletti dall'Assemblea) tra i suoi componenti il PRESIDENTE; la ROSA D'ORO; il VICE PRESIDENTE; la VICE ROSA D'ORO; il SEGRETARIO/A; il TESORIERE; ed occorrendo, DELEGATI per l'organizzazione di iniziative che si ritenga di attuare, sempre nell'ambito delle finalità sociali. Il Consiglio nomina i 5 DELEGATI per la partecipazione dell'Assemblea dell'Associazione "La Stecca". Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci, dall'Assemblea. Al Collegio è affidato l'incarico di controllare la gestione finanziaria dell'Associazione esaminando i preventivi, i consuntivi, i registri e di procedere a quelle indagini che riterrà necessarie per l'adempimento del mandato; esso elegge il Presidente tra i suoi membri effettivi. Può assistere alle sedute del Consiglio. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 13
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti, tra i soci, dall'Assemblea: esso elegge il proprio Presidente. Al Collegio dei Probiviri è affidato il compito di decidere le controversie insorte e deferite dai soci anche in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa. I componenti il Collegio dei Probiviri durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
VICE PRESIDENTE - VICE ROSA D'ORO
Art. 14
Il Vice Presidente e la Vice Rosa d'Oro esercitano le funzioni che vengono delegate rispettivamente dal Presidente e dalla Rosa d'Oro, li coadiuvano e li sostituiscono nei casi di assenza o impedimento.
SEGRETARIO/A
Art. 15
La Segretaria e/o il Segretario, redigono i verbali delle sedute del Consiglio e delle Assemblee; essi sono incaricati di svolgere quelle altre mansioni che il Consiglio riterrà di attribuire loro, per l'esecuzione delle delibere degli Organi dell'Associazione.
TESORIERE
Art. 16
Il Tesoriere vigila sul patrimonio sociale, ha la responsabilità del servizio di cassa e di tesoreria, della regolare tenuta dei libri di contabilità e della documentazione delle entrate e delle uscite.
PATRIMONIO
Art. 17
Il patrimonio sociale è costituito: - dal contributo che ciascun socio, in relazione alle proprie disponibilità, vorrà versare nell'anno della celebrazione del 50°; - dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; - dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori; Le entrate dell'Associazione sono costituite: - dalle quote sociali; - dai redditi derivanti dal suo patrimonio; - da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; - da ogni altra entrata di natura accessoria o marginale realizzata in conformità ai propri scopi istituzionali; - da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento; - dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore; - da eventuali entrate di natura commerciale svolte in conformità ai propri scopi istituzionali e in misura non prevalente. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio il bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
RESPONSABILITA' SOCIALI
Art. 18
I soci non assumono alcun impegno finanziario nè vincoli di solidarietà per le obbligazioni contratte dall'Associazione, delle quali Essa risponde esclusivamente con il patrimonio sociale, a norma del Codice Civile.
IMPEGNO D'ONORE
Art. 19
Aderendo all'Associazione, ogni associato rinuncia a ricorrere all'Autorità Giudiziaria, per qualsiasi controversia. Ogni controversia verrà sottoposta al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, le cui decisioni saranno vincolanti per gli interessati, fatta salva la facoltà di impugnare le decisioni del Collegio dei Probiviri della Classe, mediante ricorso. Il ricorso va indirizzato, in forma scritta al Presidente dei Probiviri de "La Stecca", presso la Segreteria de "La Stecca", entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento.
Art. 20
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, che verranno reinvestiti in attività istituzionali, nonchè di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art. 21
L'Associazione ha durata illimitata. L'Assemblea Straordinaria, in caso di scioglimento, nominerà uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio, secondo le norme di legge. Nel caso in cui non si possa regolarmente costituire l'Assemblea Straordinaria, ciascuno dei membri del Consiglio potrà chiedere, all'Autorità competente, la nomina di uno o più liquidatori. Quanto residuerà, al termine della liquidazione, sarà devoluto all'Associazione "La Stecca".
Art. 22
Le cariche sociali non sono retribuite.
Art. 23
Per quanto non previsto dal presente statuto, si intendono applicabili le norme di legge vigenti in tema di Associazioni.

